Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 45 del 13 maggio 2020 ha approvato lo schema di decreto c.d. “Rilancio” che entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, attesa per i prossimi giorni.
Il decreto, composto da oltre 250 articoli, contiene numerose disposizioni per la sanità, le imprese, il lavoro, le persone fisiche, al fine di superare l’attuale situazione emergenziale causata dal COVID-19; dopo la pubblicazione del decreto Vi forniremo una sintesi delle novità di maggiore interesse per la vostra Azienda.
Nel frattempo, vi anticipiamo le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi:
– Moratoria delle sanzioni : il regime di moratoria delle sanzioni, in scadenza al 30 giugno 2020, per i soggetti che ancora non dispongono di un Registratore telematico, è prorogato al 1° gennaio 2021; resta fermo che per beneficiare della non applicazione delle sanzioni l’esercente deve provvedere a “memorizzare” i dati mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale e deve trasmetterli telematicamente entro la fine del mese successivo all’Agenzia delle entrate mediante l’apposita procedura web;
– Lotteria de corrispettivi : l’avvio della lotteria, già previsto per il 1° luglio 2020, è prorogato al 1° gennaio 2021;
– Verificazioni periodiche : le verificazioni periodiche in scadenza fino al 31 maggio 2020 potranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni; questa possibilità era già stata anticipata dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 11 del 6.5.2020 (Vedi N.I. Comufficio n. 59 del 7 maggio 2020);
– Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: il termine del 1° luglio 2020, a decorrere dal quale le farmacie e gli altri Operatori sanitari avrebbero dovuto inviare i dati dei corrispettivi al Sistema TS mediante uno specifico file XML prodotto dal Registratore Telematico, è prorogato al 1° gennaio 2021;
– Dichiarazione Precompilata IVA : La dichiarazione precompilata IVA sarà resa disponibile dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle operazioni che saranno effettuate dagli esercenti a partire dal 1° gennaio 2021;
– Clausola di salvaguardia IVA : E’ soppressa la c.d. clausola di salvaguardia IVA; pertanto le aliquote IVA del 10 e del 22 per cento non subiranno gli aumenti previsti per l’anno 2021.
FONTE
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/